

{"id":357,"date":"1982-12-22T12:00:25","date_gmt":"1982-12-22T11:00:25","guid":{"rendered":"http:\/\/www.inventati.org\/cope\/wp\/?p=357"},"modified":"2016-12-13T15:24:50","modified_gmt":"2016-12-13T14:24:50","slug":"decreto-ministeriale-22-12-1982-le-carceri-speciali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.archiviomoroni.it\/cope\/1982\/12\/22\/decreto-ministeriale-22-12-1982-le-carceri-speciali\/","title":{"rendered":"[1982] Decreto ministeriale, 22 dicembre: &#8220;I carceri speciali&#8221; &#8211; rinnovo e inasprimento"},"content":{"rendered":"<blockquote><p>&#8220;Il Guardasigilli, ritenuto che nelle sezioni a maggior indice di sicurezza degli istituti penitenziari di Cuneo, Fossombrone, Trani, Palmi, Nuoro, Novara, Ascoli Piceno, Pianosa, Milano, Torino, Genova, Firenze, Roma-Rebibbia, Napoli, Messina (sezione femminile speciale) sono ristretti soggetti ad elevato indice di pericolosit\u00e0 in relazione alle imputazioni loro ascritte e alle condanne loro inflitte;<br \/>\nconsiderato pertanto che ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e sicurezza [\u2026] decreta:<br \/>\ndal 1\u00b0 gennaio 1983 e sino al 30 aprile 1983 \u00e8 sospesa negli stabilimenti penitenziari di cui in premessa l\u2019applicazione dei seguenti istituti e regole di trattamento:<br \/>\n&#8211; \u00e8 sospeso il diritto dei detenuti di corrispondere con altre persone detenute, anche ove trattasi di congiunti. La corrispondenza indirizzata a persone non detenute o proveniente dall\u2019esterno \u00e8 sempre sottoposta a visto di controllo;<br \/>\n&#8211; \u00e8 sospesa la partecipazione dei detenuti al controllo delle tabelle e della preparazione del vitto, alla gestione del servizio di biblioteca, alla organizzazione delle attivit\u00e0 culturali, ricreative e sportive;<br \/>\n&#8211; \u00e8 sospesa la corrispondenza telefonica dei detenuti con i propri familiari, conviventi e terzi;<br \/>\n&#8211; \u00e8 sospeso il diritto dei detenuti a ricevere generi alimentari ed oggetti contenuti in pacchi &#8211; salvo quelli contenenti biancheria ed indumenti intimi &#8211; provenienti dall\u2019esterno;<br \/>\n&#8211; \u00e8 sospesa la possibilit\u00e0 in questi reparti di avere colloqui tra detenuti, familiari, conviventi e terzi fuori dei limiti e della durata stabilita nel 7\u00b0 comma dell\u2019art 35 e nella prima parte del 9\u00b0 comma dello stesso articolo (ossia non pi\u00f9 di un\u2019ora di colloquio ogni 15 giorni con i familiari stretti)&#8221;. <em>(1)<\/em><\/p><\/blockquote>\n<p>[ <a href=\"http:\/\/www.archiviomoroni.it\/cope\/1977\/05\/12\/istituzione-delle-carceri-speciali-circuito-dei-camosci\/\" target=\"_blank\">Istituzione delle carceri speciali Decreto ministeriale 450 Maggio 1977<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.archiviomoroni.it\/cope\/1983\/04\/28\/decreto-ministeriale-28483-carceri-speciali-rinnovo\/\" target=\"_blank\">1983 &#8211; Decreto Ministeriale, 28 aprile: &#8220;I carceri speciali&#8221; &#8211; rinnovo<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.archiviomoroni.it\/cope\/1983\/08\/03\/1983-decreto-ministeriale-3-aprile-1983\/\" target=\"_blank\">1983 &#8211; Decreto ministeriale, 3 agosto 1983. Sospensione parziale carceri speciali<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.archiviomoroni.it\/cope\/1983\/08\/03\/decreto-ministeriale-381983\/\" target=\"_blank\">1983 &#8211; Circolare della Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena, 3 agosto. Formalizzazione delle Aree Omogenee <\/a>]<\/p>\n<p>(1) &#8220;Come detto, il sistema della differenziazione degli istituti penitenziari, non nasce con l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 90 O.P., bens\u00ec con il decreto interministeriale del 1977 che attribuiva il compito di coordinamento per la sicurezza esterna e interna degli istituti penitenziari al Generale Dalla Chiesa. Le successive decisioni del Generale sfociarono nella creazione delle <span style=\"font-family: Liberation Serif,serif;\">\u00ab<\/span>carceri speciali<span style=\"font-family: Liberation Serif,serif;\">\u00bb<\/span>, ove veniva applicato un regime differenziato pi\u00f9 gravoso rispetto alle carceri ordinarie. Difficile \u00e8 l&#8217;individuazione delle <span style=\"font-family: Liberation Serif,serif;\">\u00ab<\/span>carceri speciali<span style=\"font-family: Liberation Serif,serif;\">\u00bb<\/span>, poich\u00e9 la loro istituzione avvenne tramite Decreti Ministeriali indirizzati ai singoli istituti. Riguardo al regime penitenziario applicato, come ricordato, si demandava al regolamento dell&#8217;istituto, raccomandando che le carceri appartenenti alla medesima categoria predisponessero un regolamento uniforme.<\/p>\n<p>Successivamente, all&#8217;interno delle sezioni delle <span style=\"font-family: Liberation Serif,serif;\">\u00ab<\/span>carceri speciali<span style=\"font-family: Liberation Serif,serif;\">\u00bb<\/span>, il regime penitenziario venne regolato attraverso l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 90 O.P, ci\u00f2 veniva a costituire una garanzia per coloro che erano ristretti in dette carceri. Infatti, prima della applicazione dell&#8217;art. 90 O.P, il regime differenziato che si applicava, era del tutto sconosciuto, non verificabile e soprattutto si prestava a diverse applicazioni nel tempo e nello spazio. L&#8217;applicazione della sospensione dei diritti, <i>ex<\/i> art. 90 O.P., chiariva quali dovevano essere le limitazioni da applicare al regime detentivo, limitava l&#8217;ambito territoriale della sua applicazione e, nonostante le diverse proroghe, definiva la durata temporale delle restrizioni.<\/p>\n<p>Quello che emerge \u00e8 una situazione molto caotica: da un lato, negli istituti gi\u00e0 considerati <span style=\"font-family: Liberation Serif,serif;\">\u00ab<\/span>speciali<span style=\"font-family: Liberation Serif,serif;\">\u00bb<\/span>, la previsione delle sospensioni delle regole trattamentali and\u00f2 a sommarsi alle restrizioni esistenti; dall&#8217;altro aumentarono i <span style=\"font-family: Liberation Serif,serif;\">\u00ab<\/span>carceri di massima sicurezza<span style=\"font-family: Liberation Serif,serif;\">\u00bb<\/span>. Infatti, dopo l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 90 O.P. vennero considerati <span style=\"font-family: Liberation Serif,serif;\">\u00ab<\/span>carceri speciali<span style=\"font-family: Liberation Serif,serif;\">\u00bb<\/span> tutti quegli istituti ove trovava applicazione tale articolo.<\/p>\n<p>In un intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, il 25 agosto 1983, il direttore della Direzione Amministrativa Penitenziaria, N. Amato, dichiarava che l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 90 O.P. riguardava 18 istituti e poco meno di un migliaio di persone.<\/p>\n<p>La prima applicazione dell&#8217;articolo 90 O.P., si avr\u00e0 nel marzo del 1978.<\/p>\n<p>Il 16 marzo 1978, in via Fani, un commando delle Brigate Rosse rapisce il Presidente della D.C. Aldo Moro e uccide i cinque uomini della scorta, a questo fatto di cronaca viene associata la prima applicazione dell&#8217;art. 90 O.P., con l&#8217;attuazione della censura sulla corrispondenza dei <span style=\"font-family: Liberation Serif,serif;\">\u00ab<\/span>detenuti differenziati<span style=\"font-family: Liberation Serif,serif;\">\u00bb<\/span>, e per circa due anni rester\u00e0 la sola applicazione di detto articolo.<\/p>\n<p>Bisogna sottolineare che i <span style=\"font-family: Liberation Serif,serif;\">\u00ab<\/span>detenuti differenziati<span style=\"font-family: Liberation Serif,serif;\">\u00bb<\/span> erano coloro che, per la tipologia di reato che avevano commesso o perch\u00e9 considerati pericolosi dall&#8217;Amministrazione penitenziaria, si trovavano ristretti nelle <span style=\"font-family: Liberation Serif,serif;\">\u00ab<\/span>carceri speciali<span style=\"font-family: Liberation Serif,serif;\">\u00bb<\/span>, cio\u00e8 quelle individuate dal decreto interministeriale del maggio 1977. Dal 1982, il campo di applicazioni dell&#8217;articolo 90 O.P. subisce un&#8217;estensione che si concretizza in due Decreti Ministeriali, entrambi datati 22 dicembre 1982, che definiscono quali devono essere le limitazioni da applicare negli istituti penitenziari menzionati dagli stessi decreti.<\/p>\n<p>Il primo Decreto Ministeriale prevede l&#8217;applicazione della sospensione, <i>ex art.<\/i> 90 O.P., nelle sezioni a maggior indice di sicurezza, di determinati istituti penitenziari, in quanto, in tali carceri sono ristretti soggetti ad elevato indice di pericolosit\u00e0, rilevabile dai reati imputati o dalle condanne inflitte.<\/p>\n<p>La sospensione delle regole di trattamento penitenziario previste dall&#8217;ordinamento penitenziario, riguardano:<\/p>\n<ul>\n<li>L&#8217;art. 18 l. 354\/76, in cui \u00e8 previsto il diritto dei detenuti a corrispondere con altre persone detenute, anche ove trattasi di congiunti. La corrispondenza indirizzata a persone non detenute o quella proveniente dall&#8217;esterno \u00e8 sempre sottoposta a visto di controllo del direttore. Inoltre, sono sospesi i colloqui telefonici con i familiari, conviventi o terze persone, previste ai commi 5 e 8 dell&#8217;art. 18. Viene anche limitato il diritto ai colloqui straordinari con familiari o terze persone.<\/li>\n<li>gli articoli 9, commi 6, 12, ultimo comma e 27, ultimo comma l. 354\/75, dove \u00e8 prevista la possibilit\u00e0 per i detenuti di partecipare al controllo delle tabelle e alla preparazione del vitto, la gestione della biblioteca, l&#8217;organizzazione di attivit\u00e0 culturali, ricreative e sportive. Ancora, \u00e8 sospeso il diritto previsto all&#8217;art. 9 O.P.- in relazione all&#8217;articolo 14 d.p.r. 29\/4\/1976 n. 431 &#8211; che consentono ai detenuti e agli internati di ricevere pacchi dall&#8217;esterno. Era solo consentito ricevere biancheria indumenti e libri, purch\u00e9 si trattasse di libri privi di dorso e rilegatura.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nel secondo Decreto Ministeriale, datato 22 dicembre 1982, viene prevista una diversa l&#8217;applicazione dell&#8217;art.90 O. P. in tre carceri: Torino, Ariano Irpino e Foggia. Per questi penitenziari vengono aggiunte ulteriori sospensioni degli istituti previsti dalla l. 354\/75, determinando cos\u00ec un regime penitenziario pi\u00f9 rigido. Infatti, sono sospesi sia i diritti menzionati nel primo decreto, ma anche:<\/p>\n<ul>\n<li>l&#8217;articolo 10, commi 1 e 2, che consentono ai detenuti di permanere almeno due ore al giorno all&#8217;aria aperta e prevede che tale permanenza si effettui in gruppi. Era consentito permanere all&#8217;aria aperta, sempre per non pi\u00f9 di due ore al giorno anche in compagnia di un altro detenuto, previa autorizzazione dell&#8217;amministrazione penitenziaria;<\/li>\n<li>l&#8217;art. 9, comma 7, ove \u00e8 prevista la possibilit\u00e0 per il detenuto di acquistare genere alimentari a proprie spese.<\/li>\n<li>Riguardo ai colloqui, \u00e8 consentito un colloquio mensile con i familiari, si possono acquistare due quotidiani al giorno e un periodico la settimana. \u00c8 consentito anche l&#8217;acquisto di un apparecchio radio, senza modulazioni di frequenza;<\/li>\n<li>Sono inoltre sospese le garanzie previste dall&#8217;art. 33, riguardanti le ipotesi di applicazione dell&#8217;isolamento penitenziario.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Entrambi i Decreti Ministeriali del 22 dicembre 1982 prevedono che la sospensione del trattamento doveva durare dal 1 gennaio 1983 al 30 aprile 1983&#8243;.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.altrodiritto.unifi.it\/ricerche\/misure\/calderon\/cap2.htm\" target=\"_blank\">Maria Rosaria Calderone, <em>L\u2019articolo 41 bis Ord. pen. e altri regimi particolari di detenzione<\/em> \u2013 L\u2019AltroDiritto 2005<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&#8220;Il Guardasigilli, ritenuto che nelle sezioni a maggior indice di sicurezza degli istituti penitenziari di Cuneo, Fossombrone, Trani, Palmi, Nuoro, Novara, Ascoli Piceno, Pianosa, Milano, Torino, Genova, Firenze, Roma-Rebibbia, Napoli, Messina (sezione femminile speciale) sono ristretti soggetti ad elevato indice di pericolosit\u00e0 in relazione alle imputazioni loro ascritte e alle condanne loro inflitte; considerato pertanto &hellip; <a href=\"https:\/\/www.archiviomoroni.it\/cope\/1982\/12\/22\/decreto-ministeriale-22-12-1982-le-carceri-speciali\/\" class=\"more-link\">Continua a leggere <span class=\"screen-reader-text\">[1982] Decreto ministeriale, 22 dicembre: &#8220;I carceri speciali&#8221; &#8211; rinnovo e inasprimento<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[21,2,4],"tags":[],"class_list":["post-357","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21","category-carcere","category-tutti-gli-anni"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.archiviomoroni.it\/cope\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/357","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.archiviomoroni.it\/cope\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.archiviomoroni.it\/cope\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archiviomoroni.it\/cope\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archiviomoroni.it\/cope\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=357"}],"version-history":[{"count":13,"href":"https:\/\/www.archiviomoroni.it\/cope\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/357\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1764,"href":"https:\/\/www.archiviomoroni.it\/cope\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/357\/revisions\/1764"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.archiviomoroni.it\/cope\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=357"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archiviomoroni.it\/cope\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=357"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.archiviomoroni.it\/cope\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=357"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}