

{"id":934,"date":"2016-02-03T00:41:08","date_gmt":"2016-02-02T23:41:08","guid":{"rendered":"http:\/\/www.inventati.org\/cope\/wp\/?page_id=934"},"modified":"2016-02-17T00:26:12","modified_gmt":"2016-02-16T23:26:12","slug":"testo-unico-1974-2013","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.archiviomoroni.it\/cope\/testo-unico-1974-2013\/","title":{"rendered":"&#8220;Testo Unico&#8221; 1974-2013"},"content":{"rendered":"<p><b>Un \u201ctesto unico\u201d sulla \u201csicurezza\u201d lungo quarant\u2019anni (1974-2013)<\/b><\/p>\n<p>1974. Legge 14 ottobre 1974, n. 497 (<em>Nuove norme contro la criminalit\u00e0<\/em>), che aggrava le pene in materia di armi e introduce l\u2019interrogatorio di polizia.<\/p>\n<p>1975. Il procuratore generale della Cassazione, Giovanni Colli, inaugura l\u2019anno giudiziario chiedendo maggiori poteri per le forze di polizia e lamentando la perdita di prestigio della magistratura (3 gennaio);<\/p>\n<p>legge 18 aprile 1975, n. 110 (<em>Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi<\/em>), che qualifica le bottiglie incendiarie come armi da guerra e introduce, per la detenzione di armi ed esplosivi, l\u2019aggravante della finalit\u00e0 sovversiva;<\/p>\n<p>legge 22 maggio 1975, n. 152 (<em>Disposizioni a tutela dell\u2019ordine pubblico<\/em>), meglio nota come \u201clegge Reale\u201d, che estende la possibilit\u00e0 di essere fermati (fino a 96 ore), restringe notevolmente la possibilit\u00e0 di usufruire della libert\u00e0 provvisoria (segnando un arretramento rispetto alla cosiddetta \u201clegge Valpreda\u201d), vieta l\u2019uso di caschi e travisamenti nelle manifestazioni (art. 5), permette alla polizia giudiziaria e alla forza pubblica di effettuare perquisizioni sul posto \u201cin casi eccezionali di necessit\u00e0 e di urgenza\u201d senza autorizzazione del magistrato, amplia i casi di impiego legittimo delle armi da parte delle forze di polizia e garantisce loro una sostanziale impunit\u00e0.<\/p>\n<p>1977. A marzo, impiego di mezzi corazzati M-113 dei carabinieri a Bologna; decreto interministeriale \u201cBonifacio-Lattanzio-Cossiga\u201d (<em>Per il coordinamento dei servizi di sicurezza esterna degli istituti penitenziari<\/em>) e scelta delle carceri di \u201cmassima sicurezza\u201d, il cui coordinamento \u00e8 affidato al generale dell\u2019Arma Carlo Alberto Dalla Chiesa;<\/p>\n<p>legge 8 agosto 1977, n. 533, che novella la \u201clegge Reale\u201d;<\/p>\n<p>legge 24 ottobre 1977, n. 801 (<em>Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato<\/em>), che impone la segretezza su \u201catti, documenti, notizie, attivit\u00e0 e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno all\u2019integrit\u00e0 dello Stato democratico\u201d.<\/p>\n<p>1977-78. Campagna politica e mediatica per la chiusura dei \u201ccovi\u201d dell\u2019\u201ceversione\u201d.<\/p>\n<p>1978. Istituzione di corpi speciali con finalit\u00e0 \u201cantiterrorismo\u201d; durante il \u201csequestro Moro\u201d, impiego dell\u2019esercito per il pattugliamento di strade e aeroporti;<\/p>\n<p>legge 18 maggio 1978, n. 191 (<em>Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati<\/em>), nota come \u201cdecreto Moro\u201d, che estende le intercettazioni telefoniche anche ai non indiziati, introduce l\u2019interrogatorio di polizia in assenza di avvocato difensore (fino a 24 ore), prevede poteri di identificazione e di accompagnamento con la forza negli uffici di polizia, fa obbligo di denunciare alle autorit\u00e0 di polizia ogni contratto di affitto, introduce il reato di \u201csequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione\u201d (art. 289 bis) e limita l\u2019agibilit\u00e0 delle aule di tribunale per gli imputati.<\/p>\n<p>1979. Inchiesta \u201c7 aprile\u201d e ondata di arresti contro l\u2019autonomia operaia; decreto-legge 15 dicembre<\/p>\n<p>1979, n. 625 (<em>Misure urgenti per la tutela dell\u2019ordine democratico<\/em>), noto come \u201cdecreto Cossiga\u201d.<\/p>\n<p>1980. Legge 6 febbraio 1980, n. 15 (\u201clegge Cossiga\u201d, conversione in legge del decreto del dicembre 1979), che prevede una nuova figura di reato associativo dai contorni evanescenti e con aggravamenti sostanziali di pena, rispetto al vecchio art. 270, per il reato di \u201cassociazione sovversiva\u201d (art. 270 bis c.p.), introduce quello di \u201cterrorismo\u201d (art. 280 c.p.), offre le prime riduzioni di pena per i \u201cpentiti\u201d ed estende ulteriormente i poteri delle forze dell\u2019ordine (fermo di polizia e perquisizioni per blocchi di edifici, con la facolt\u00e0 di fermare anche il traffico e la circolazione);<\/p>\n<p>28 marzo, irruzione nella \u201cbase\u201d BR di via Fracchia a Genova, in connessione con una vasta operazione \u201cantiterrorismo\u201d in tutta l\u2019Italia settentrionale condotta dai carabinieri sulla base della delazione di Patrizio Peci; l\u2019indomani, arresto e repentino \u201cpentimento\u201d di Roberto Sandalo (che porter\u00e0 in carcere oltre un centinaio di appartenenti a Prima Linea).<\/p>\n<p>1982. Generalizzazione dell\u2019uso della tortura a carico dei sospetti \u201cterroristi\u201d (praticata da squadrette come quella del \u201cprof. De Tormentis\u201d);<\/p>\n<p lang=\"en-US\">\u201c<span lang=\"it-IT\">pentimento\u201d del brigatista Antonio Savasta e nuova ondata di arresti<\/span><\/p>\n<p>legge 29 maggio 1982, n. 304 (<em>Misure per la difesa dell\u2019ordinamento costituzionale<\/em>), nota come \u201clegge sui pentiti\u201d; inizio in Libano della prima consistente missione delle Forze Armate al di fuori del territorio nazionale del secondo dopoguerra.<\/p>\n<p>1986. Legge 10 ottobre 1986, n. 663 (cosiddetta \u201clegge Gozzini\u201d), che esalta la premialit\u00e0 in carcere e abroga l\u2019art. 90 dell\u2019ordinamento penitenziario, sostituito dall\u2019art. 41 bis.<\/p>\n<p>1987. Legge 18 febbraio 1987, n. 34 (<em>Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo<\/em>).<\/p>\n<p>1989. Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (<em>Divieto di accedere alle manifestazioni sportive<\/em>), meglio nota come \u201cDaspo\u201d(acronimo di Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive). [La norma \u00e8 stata pi\u00f9 volte modificata nel corso degli anni e quindi estesa dal decreto-legge n. 162 del 2005, convertito nella legge del 17 ottobre 2005, n. 210, anche alle manifestazioni sportive all\u2019estero.] Il Daspo vieta al soggetto ritenuto pericoloso di poter accedere in luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive. [Il provvedimento viene emesso dal questore e la sua durata pu\u00f2 andare da uno a cinque anni, in base alle modifiche introdotte dal cosiddetto \u201cdecreto Amato\u201d varato nel febbraio 2007.]<\/p>\n<p>1991. Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, che introduce l\u2019art. 4 bis nella legge 354\/1975 (riforma delle carceri), aggravando le norme penitenziarie per i reati commessi per finalit\u00e0 di terrorismo o di eversione, il sequestro di persona a scopo di estorsione, l\u2019associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, l\u2019associazione di tipo mafioso e il favoreggiamento alla mafia.<\/p>\n<p>1992. Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (<em>Istituzione del servizio nazionale della protezione civile<\/em>); nella notte successiva alla \u201cstrage di Capaci\u201d (23 maggio), trasferimento di centinaia di detenuti per reati di mafia nelle carceri speciali di Pianosa e dell\u2019Asinara; emanazione del cosiddetto \u201cdecreto Martelli-Scotti\u201d (8 giugno), che ripropone in molte sue parti il contenuto dell\u2019art. 90 o.p. e nega ogni misura alternativa al carcere e ogni beneficio penitenziario ai condannati per reati di \u201ccriminalit\u00e0 organizzata\u201d (ergastolo ostativo); a luglio, massiccio invio di militari in Sicilia, sotto il coordinamento del prefetto, con la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e la facolt\u00e0 di procedere ad arresti e di effettuare perquisizioni. [Quest\u2019operazione, denominata \u201cVespri Siciliani\u201d (1992-98) e preceduta di pochi mesi da quella svolta in Sardegna (\u201cForza Paris\u201d), costituisce il primo intervento in grande stile nel secondo dopoguerra, per ragioni di ordine pubblico, da parte delle Forze Armate. Sar\u00e0 segu\u00ecta dalle operazioni: \u201cTestuggine\u201d alla frontiera italo-slovena (1993-95), \u201cRiace\u201d in Calabria (1995), \u201cPartenope\u201d in Campania (1994-98); per il controllo delle coste in occasione degli esodi massicci dall\u2019Albania (1991-97); per la sorveglianza di obiettivi \u201csensibili\u201d, in occasione del G8 a Genova (luglio 2001), su tutto il territorio nazionale all\u2019indomani dell\u201911 settembre 2001 (operazione \u201cDomino\u201d) e durante le Olimpiadi invernali di Torino (2006).]<\/p>\n<p>1998. Legge 6 marzo 1998, n. 40 (nota come \u201clegge Turco-Napolitano\u201d), che, per la prima volta nella storia della Repubblica, all\u2019art. 12 istituisce la figura del Centro di Permanenza Temporanea (CPT, successivamente ridenominati Centri di Identificazione ed Espulsione, CIE, previsti dall\u2019art. 14 del Testo Unico sull\u2019immigrazione del 25 luglio 1998, n. 286) per tutti gli stranieri \u201csottoposti a provvedimenti di espulsione e o di respingimento con accompagnamento coattivo alla frontiera non immediatamente eseguibile\u201d: detenzione di individui non a seguito della violazione di norme penali (definiti quindi ospiti della struttura).<\/p>\n<p>2000. Legge delega 31 marzo 2000, n. 78, con cui i carabinieri vengono elevati al rango di quarta forza armata autonoma.<\/p>\n<p>2001. A Napoli, il 17 marzo, dura repressione contro i \u201cno global\u201d (governo Amato di centro-sinistra); legge 26 marzo 2001, n. 128 (<em>Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini<\/em>), il cosiddetto \u201cpacchetto sicurezza\u201d, che introduce il reato di furto in abitazione ed estende il novero dei reati per i quali \u00e8 obbligatorio l\u2019arresto in flagranza;<\/p>\n<p>20-21 luglio, Genova, uccisione di Carlo Giuliani, pestaggi e torture ai danni dei manifestanti contro il G8 (governo Berlusconi di centro-destra);<\/p>\n<p>decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374 (<em>Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale<\/em>) convertito in legge (15 dicembre 2001, n. 438), che modifica l\u2019art. 270 bis c.p. e introduce il 270 ter (\u201cAssistenza agli associati\u201d).<\/p>\n<p>2002. Legge 30 luglio 2002, n. 189 (meglio nota come \u201clegge Bossi-Fini), che prevede: espulsioni con accompagnamento alla frontiera, permesso di soggiorno legato a un lavoro effettivo, uso delle navi della Marina Militare per contrastare il traffico di clandestini; legge 23 dicembre 2002, n. 279 (<em>Modifica degli articoli 4 bis e 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di trattamento penitenziario<\/em>), che nega l\u2019assegnazione al lavoro all\u2019esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione ai detenuti per reati con finalit\u00e0 di terrorismo che non \u201ccollaborino\u201d.<\/p>\n<p>2003. Legge 14 febbraio 2003, n. 34 (<em>Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall\u2019Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell\u2019ordinamento interno<\/em>), che introduce l\u2019art. 280 bis c.p. (\u201cAtto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi\u201d). [A livello internazionale, sono da segnalare lo statunitense <em>USA PATRIOT Act<\/em> (acronimo di Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act, 2001), i <em>Terrorism Acts<\/em> inglesi (2000 e 2001) e le \u201cdecisioni-quadro\u201d dell\u2019UE (COM 2001 521 del 2001 e 2002\/475\/GAI del 13 giugno 2002).]<\/p>\n<p>2005. Legge 31 luglio 2005, n. 155 (<em>Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale<\/em>, cosiddetto \u201cpacchetto Pisanu\u201d), che inasprisce le pene previste dall\u2019art. 5 della \u201clegge Reale\u201d e introduce gli artt. 270 quater (\u201cArruolamento con finalit\u00e0 di terrorismo anche internazionale\u201d), 270 quinquies (\u201cAddestramento ad attivit\u00e0 con finalit\u00e0 di terrorismo anche internazionale\u201d) e 270 sexies (\u201cCondotte con finalit\u00e0 di terrorismo\u201d) del Codice penale.<\/p>\n<p>2009. Decreto-legge 1\u00b0 luglio 2009, n. 78 (<em>Disposizioni in materia di Forze armate, forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato<\/em>), sull\u2019impiego dei militari in funzione di ordine pubblico e di controllo del territorio; legge 15 luglio 2009, n. 94 (<em>Disposizioni in materia di sicurezza pubblica<\/em>), che introduce in Italia il reato di immigrazione illegale.<\/p>\n<p>2011. Decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito in legge n. 129\/2011, che fissa il termine massimo di permanenza degli stranieri nei CIE a 18 mesi complessivi; dopo gli scontri del 15 ottobre 2011 a Roma, il ministro degli Interni Maroni chiede \u201cnuove misure contro le violenze\u201d; legge 12 novembre 2011, n. 183 (\u201clegge di stabilit\u00e0\u201d 2012), che qualifica il cantiere Tav di Chiomonte come \u201carea di interesse strategico nazionale\u201d.<\/p>\n<p>2013. Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (cosiddetto \u201cdecreto femminicidio\u201d), che estende l\u2019\u00e0mbito di applicazione dell\u2019art. 260 c.p. (\u201cIntroduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio\u201d) e dell\u2019art. 682 c.p. (\u201cIngresso arbitrario in luoghi, ove l\u2019accesso \u00e8 vietato nell\u2019interesse militare dello Stato\u201d), ampliando inoltre le facolt\u00e0 di intervento dei militari in servizio al cantiere di Chiomonte.<\/p>\n<p>[&#8230;]<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.archiviomoroni.it\/cope\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/9_TestoUnico1974-2013.pdf\" rel=\"\">Testo Unico 1974-2013<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un \u201ctesto unico\u201d sulla \u201csicurezza\u201d lungo quarant\u2019anni (1974-2013) 1974. Legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalit\u00e0), che aggrava le pene in materia di armi e introduce l\u2019interrogatorio di polizia. 1975. 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