

{"id":1176,"date":"2016-03-18T10:17:07","date_gmt":"2016-03-18T09:17:07","guid":{"rendered":"http:\/\/www.inventati.org\/cope\/wp\/?page_id=1176"},"modified":"2016-04-29T08:44:00","modified_gmt":"2016-04-29T06:44:00","slug":"dispositivi-di-controllo-premialita-annientamento","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.archiviomoroni.it\/cope\/dispositivi-di-controllo-premialita-annientamento\/","title":{"rendered":"Dispositivi di controllo, premialit\u00e0, annientamento"},"content":{"rendered":"<p><strong>I<\/strong> dispositivi statali di controllo, premialit\u00e0, annientamento del corpo sociale detenuto sono sempre stati puntuali. Negli anni Settanta e Ottanta questi dispositivi sono stati oggetto di una sperimentazione che ha disegnato linee di condotta rintracciabili ancora oggi.<\/p>\n<ol>\n<li>A \u00a0fronte dell\u2019estendersi delle forme di conflittualit\u00e0 armata nelle seconda met\u00e0 degli anni Settanta, lo Stato aveva gi\u00e0 istituito carceri speciali atte a porre in sicurezza gli istituti di pena e a dividere i detenuti comuni dai detenuti politici. Con il decreto interministeriale n. 450 (Bonifacio, Lattanzio, Cossiga) del 12 maggio 1977,\u00a0 la sicurezza degli istituti di pena viene affidata al generale Carlo Alberto dalla Chiesa e con una serie di circolari successive si individuano come speciali prima Cuneo, Fossombrone, Trani, Asinara, poi Novara, Termini Imerese, Nuoro, la diramazione Agrippa di Pianosa; il carcere femminile di Messina e molti altri seguiranno.<\/li>\n<li>Prima ancora della legge su pentiti e dissociati, la legge n.15, del 6 febbraio 1980 all\u2019art. 4 cos\u00ec recitava: \u201cPer i delitti commessi per finalit\u00e0 di terrorismo o di eversione dell&#8217;ordine democratico, salvo quanto disposto nell&#8217;art. 289-bis del codice penale, quando uno dei concorrenti, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l&#8217;attivit\u00e0 delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l&#8217;autorit\u00e0 di polizia e l&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena \u00e8 diminuita della met\u00e0\u201d.<\/li>\n<li>Mentre quella del delatore (&#8220;il pentito&#8221;) \u00e8 una figura nota del diritto, quello del dissociato \u00e8 un ruolo del tutto nuovo che amplia e affina i dispositivi precedenti: sostanzialmente, in nome della lotta alla criminalit\u00e0, con particolare attenzione alle organizzazioni rivoluzionarie armate, si passa da una pena che si basa sulla responsabilit\u00e0 personale, oggettiva, in relazione a un determinato evento ad una sorta di &#8216;pena d&#8217;autore&#8217; ossia una sanzione misurata sul grado di ravvedimento (ammissioni, allontanamento dall&#8217;organizzazione, contributo alle indagini) e &#8216;reinserimento&#8217; del reo in quella che si definisce &#8216;societ\u00e0 civile&#8217;. In buona sostanza la pena applicata viene, caso per caso, sostanzialmente modulata sulla base di una valutazione soggettiva della disponibilit\u00e0 del richiedente a rivedere ideologicamente, oltre che fattivamente, la sua posizione all&#8217;interno dell&#8217;organizzazione di appartenenza. Questo meccanismo di scambio fornir\u00e0 materiali per una parziale rilettura della storia i cui effetti sono sensibili oggi pi\u00f9 che allora e si sviluppa in una serie precisa di norme premiali.<\/li>\n<li>Una circolare ministeriale del 1983 istituisce una nuova divisione tra i detenuti: si istituiscono le aree omogenee in carcere, nelle quali, ancor prima della legge del 1986, i dissociati godono dei benefici derivanti dalla loro posizione.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>L&#8217;altra faccia della medaglia<\/strong><br \/>\nUn approccio di questo tipo necessita che ad ogni ammorbidimento corrisponda un indurimento nei confronti di quei detenuti che non mostrano \u201cravvedimento\u201d e capacit\u00e0 di \u201creinserimento\u201d. Si hanno quindi, d&#8217;altra parte:<\/p>\n<ul>\n<li>l&#8217;ammissione della chiamata di correo come elemento sufficiente di colpevolezza;<\/li>\n<li>l\u2019utilizzo di squadrette di pestaggio;<\/li>\n<li>l&#8217;articolo 90 ovvero la sospensione di qualsiasi diritto per il detenuto;<\/li>\n<li>l\u2019uso della tortura con l\u2019istituzione dell&#8217;oggi celebre gruppo &#8220;De Tormentis&#8221;;<\/li>\n<li>l\u2019istituzione dei braccetti della morte.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il filo che collega il presente al passato pu\u00f2 essere oggi rintracciato, senza grande difficolt\u00e0, nelle classificazioni di \u201calta sicurezza\u201d, nell\u2019art. 41 bis dell\u2019ordinamento penitenziario e nell\u2019ergastolo ostativo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I dispositivi statali di controllo, premialit\u00e0, annientamento del corpo sociale detenuto sono sempre stati puntuali. 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